Descrizione
Situazioni che danno titolo al contributo.
Possono presentare domanda gli assegnatari che versino in situazione di effettivo disagio economico, accertato da parte dell’Ente Gestore ai sensi dell’art. 5, comma 4. della L.R. 7/2000 cosi come modificato dall’art. 2 comma 18 della L.R. n. 18 del 21/11/2024. Si precisa che, il limite di reddito che definisce la
condizione di disagio, calcolato ai sensi dell’art. 3 della Legge 7/2000, è il medesimo utilizzato ai fini dell’assegnazione degli alloggi ERP, ovvero € 17.131,00, come aggiornato con Delibera GR n. 6/27 del 12/02/2026.
Trattandosi di risorse riferite all’annualità 2026, il reddito considerato sarà lo stesso utilizzato ai fini del calcolo del canone dell’annualità 2026 ovvero redditi 2024 e successivi aggiornamenti.
Gli assegnatari di cui sopra per l’erogazione del contributo si dovranno trovare in una delle seguenti condizioni, individuate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/20 del 2000:
A. nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico;
B. nucleo familiare con canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali già accertati dall’azienda, ecceda l’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R.7/2000;
C. nucleo familiare con canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali già accertati dall’azienda, e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per le morosità pregresse, sia superiore all’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.
Si precisa che, ai fini della ammissione al contributo:
1 Per “oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse” deve intendersi
l’intero rateo annuo del piano di rateizzazione, sottoscritto entro la data di scadenza del
presente bando, comprensivo delle quote di canone e degli altri oneri contrattuali (spese
registrazione contratto, etc.) e relativi interessi;
2 il canone annuo di concessione è quello dovuto per l’anno 2026 e la percentuale di incidenza
sarà valutata sul reddito dell'anno 2024;
3 la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data della presentazione della
domanda;
4 i richiedenti dovranno allegare alla domanda la documentazione utile ai fini dell’attribuzione del
punteggio (es. verbale di riconoscimento dell’invalidità o dell’handicap rilasciato dalla
competente Commissione medica dell’ASL, composizione del nucleo familiare etc).
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Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026, 12:25