Descrizione
Articolo 3 - Destinatari dei contributi:
Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nei comuni di Ardauli, Bidoni, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso e occupate a titolo di abitazione principale.
La residenza anagrafica nel Comune di deve sussistere al momento della presentazione della domanda ovvero per il periodo relativamente al quale viene richiesto il contributo.
Per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.
Sono ammessi al contributo:
✓ i titolari di contratti di locazione ad uso abitativo;
✓ i titolari di contratti di sublocazione;
✓ i titolari di contratti di locazione transitoria.
Il contributo è concesso anche qualora il canone di locazione sia stato materialmente corrisposto da un componente del nucleo familiare del richiedente.
Il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente.
Tale requisito deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.
Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, purché sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell’anno cui si riferisce il presente bando.
Nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia titolare soltanto di una quota di proprietà di un immobile, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
È ammesso al contributo anche il richiedente che, pur essendo titolare del diritto di proprietà su un immobile,si trovi nell’impossibilità giuridica di goderne, ad esempio in conseguenza dell’assegnazione dell’abitazione all’altro coniuge in sede diseparazione personale o divorzio.
Articolo 6 - Requisiti per l’accesso ai contributi:
Possono beneficiare del contributo i richiedenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti e appartenenti ad una delle seguenti fasce reddituali.
Fascia A: ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari ad € 15.908,10 (€ 611,85 × 13 × 2) per l’anno 2026, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE sia superiore al 14%.
Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE sia superiore al 24%.
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante presentazione di valida attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente. L’Unione dei Comuni procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026, 09:06