Descrizione
Con ordinanza n. 24 del 07/08/2025 il Sindaco di Samugheo ha disposto che nel periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre:
1. È vietato all’interno del centro abitato del comune di Samugheo l’allevamento, il pascolo e la detenzione di animali di diversa specie, quali: bovini, caprini, equini, ovini, suini, sia in area pubblica che privata.
2. La demolizione di qualsiasi forma di ricovero o di struttura non adeguatamente mantenuta e trattata, utilizzata per l’allevamento e la detenzione degli animali di cui sopra, capace di costituire fonte di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant’altro possa essere pericoloso per la salute e l’igiene pubblica
3. E’ sempre ammesso il mero transito di detti animali per il ricovero o spostamento da e verso terreni e pascoli siti fuori dal centro abitato semprechè tale passaggio non assuma forma di insediamento in loco, seppur temporaneo e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada).
A Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, con le modalità previste dalla Leggen° 689/81, senza pregiudizio dell'azione penale;
La Polizia Locale, e tutti i soggetti competenti in materia, vigileranno costantemente per la corretta osservanza delle disposizioni.
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2025, 12:22